whistleblowing

Normativa e adempimenti per le imprese

Il termine “whistleblowing” deriva dalla formula inglese “to blow the whistle”, letteralmente “suonare il fischietto”, un atto che compie appunto chi segnala un’irregolarità.

Quando si parla di whistleblowing ci si riferisce ad una situazione nella quale un individuo, detto segnalatore o segnalante denuncia attività illecite o fraudolente all’interno di un’organizzazione.

Tale denuncia, definita anche “segnalazione” può avvenire attraverso un canale informatico istituito all’interno all’azienda e accessibile da parte del segnalante dal sito web aziendale.

LA NORMATIVA

Negli anni si sono susseguiti una serie di interventi legislativi con i quali si è tentato di regolamentare il fenomeno del whistleblowing in Italia.

La Legge del 30 novembre 2017 n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (c.d. “Legge sul Whistleblowing”) ha introdotto un sistema di tutele, sia pubblico che privato, nei confronti dei lavoratori che denuncino reati e irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito delle proprie attività lavorative.

É molto probabile infatti che il segnalante sia un dipendente, ragion per cui è il principale destinatario delle tutele previste dalla normativa in vigore, che garantiscono nei suoi confronti una protezione da possibili ripercussioni che potrebbero aver luogo successivamente all’invio della segnalazione.

Il più recente D.lgs. 24 del 10 marzo 2023, ha introdotto nuovi obblighi di legge per le aziende italiane in tema di whistleblowing.

Il nuovo decreto è frutto del recepimento in Italia della Direttiva Europea 2019/1937 e disciplina la protezione dei whistleblower, ossia le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

A chi si applicano le tutele del decreto legislativo whistleblowing?

Le tutele si applicano a tutti coloro che segnalano violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo e, quindi, dipendenti e lavoratori subordinati.

Il decreto prevede l’estensione della tutela anche a collaboratori autonomi, liberi professionisti, volontari, tirocinanti, azionisti e amministratori. Le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, che assistono il whistleblower nel processo di segnalazione e che operano nel medesimo contesto lavorativo, la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Il decreto prevede l’obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti coinvolti.

L’obbligo di un canale di segnalazione interna

I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato devono attivare propri canali di segnalazione, che siano in grado di garantire la riservatezza dell’identità del whistleblower, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia.

Le pubbliche amministrazioni e le aziende individuate dal decreto, devono mettere a disposizione informazioni chiare sul canale di segnalazione adottato, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne. Le suddette informazioni devono essere esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonchè accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con l’ente o con l’azienda privata. Inoltre, se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato dovranno pubblicare tali informazioni anche in una sezione dedicata del sito internet.

Le violazioni oggetto di segnalazione

Sono oggetto di segnalazione le violazioni quali comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e
    gestione;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonchè le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

Il whistleblower può presentare, mediante i canali istituiti, una segnalazione che contenga informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti riguardanti violazioni commesse o che potrebbero essere commesse nell’organizzazione, nonchè gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Dare evidenza di atti o fatti che violano le disposizioni legislative tutela un interesse pubblico superiore che tutti siamo tenuti a rispettare e che include a sua volta tutta una serie di tutele che spaziano dalla salute pubblica, al rispetto dell’ambiente, alla leale concorrenza tra le imprese. 

Il divieto di ritorsione

I whistleblower non possono subire ritorsioni quali il licenziamento, la sospensione, la retrocessione di grado o la mancata promozione, il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro, la sospensione della formazione, le note di merito negative, l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria, la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo, la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole, la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione, il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine, i danni anche alla reputazione della persona o pregiudizi economici o finanziari, l’annullamento di una licenza o di un permesso, la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

COSA FARE

Diretta conseguenza dell’entrata in vigore del decreto sul whistleblowing, è la configurazione di uno o più canali di segnalazione che diano la possibilità a chi ne sia testimone, di segnalare una condotta irregolare.

Tutte le aziende che abbiano impiegato nell’ultimo anno la media di 250 lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato) a partire dal 15 luglio 2023 devono dotarsi di un software di whistleblowing per gestire efficacemente le segnalazioni di illeciti e garantire al contempo la riservatezza dei soggetti coinvolti. Sono assoggettate a tale obbligo anche le aziende che adottano il modello 231.

A partire dal 17 dicembre 2023 l’obbligo è esteso alle imprese con una media di almeno 50 lavoratori subordinati. Le aziende inadempienti potranno incorrere in sanzioni fino a 50.000 euro.

Il canale di segnalazione interno deve tutelare l’identità del whistleblower, pertanto addio a caselle di posta elettronica dedicate, è necessario che le aziende pensino a soluzioni più sofisticate.

Indipendentemente dagli obblighi dovuti all’adeguamento normativo, valutare già oggi l’adozione di un sistema interno di segnalazione, oltre che rappresentare un onorevole atto di responsabilità sociale, consente all’impresa di anticipare i tempi, con il notevole vantaggio di poter individuare la soluzione che meglio si adatta alla propria organizzazione, senza dover rincorrere i tempi imposti dal legislatore.

Cosa ci guadagna l’azienda? Solo un altro problema da gestire?

Niente affatto.

L’adozione di un software per il whistleblowing, oltre che consentire l’adeguamento alla normativa, offre all’impresa la possibilità saperne molto di più su quello che accade al suo interno e di approntare azioni correttive prima che certi comportamenti diventino deprecabili prassi consolidate.

L’adozione di un software per la segnalazione degli illeciti non deve essere vista in nessun modo come una minaccia al delicato equilibrio aziendale.

Il mercato offre tante soluzioni e l’azienda concretamente non dovrà fare altro che affidarsi ad un provider di fiducia che possa fornire un software di whistleblowing allineato alla normativa vigente.

La soluzione dovrà essere progettata in modo da poter rispecchiare l’asset dei processi organizzativi dell’impresa.

 

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Il whistleblowing in azienda alla luce del nuovo decreto n. 24/2023

Il canale di segnalazione interno e gli adempimenti privacy

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LE CARATTERISTICHE del software di whistleblowing

SICUREZZA

TUTELA DELLA PRIVACY

EFFICACIA

Una soluzione software per il whistleblowing deve essere in grado di garantire una protezione efficace dei segnalanti dalle eventuali ritorsioni.

I VANTAGGI DEL CANALE INFORMATICO

whistleblowing imprese

L’adozione di un canale informatico definisce una serie di vantaggi:

 

  • consente una gestione efficace delle segnalazioni
  • aumenta il senso di responsabilità dei collaboratori e li spinge a segnalare grazie alla garanzia di riservatezza e tutela della privacy
  • evita all’impresa di incorrere in multe anche molto salate
  • garantisce il pieno rispetto della normativa sulla privacy

Nella scelta del software di whistleblowing è necessario valutare con attenzione le misure di sicurezza informatica adottate dal fornitore, fondamentali per garantire la tutela della privacy così come imposto dalla normativa.

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